DIS-COLL


La Dis -Coll è  stata istituita dalla legge 183/2014 ed è una indennità di disoccupazione che sostituisce l’indennità “Una Tantum”. La Dis-coll è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

A decorrere dal 1° luglio 2017 è stata estesa anche agli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

A CHI SPETTA

Per poter accedere alla Dis-coll i lavoratori/trici devono poter dimostrare di essere:

  • disoccupati al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del Dlgs 181/2000 e successive modificazioni;
  • in possesso di almeno tre mesi di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro;
  • in possesso di un mese di contribuzione, o di una collaborazione di almeno un mese, che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto a un mese di contribuzione.

Laddove la retribuzione media mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro (valore 2015 annualmente rivalutabile), l’indennità sarà il 75% dell’importo. Nei casi in cui la retribuzione mensile media è superiore a 1.195 euro, la Dis-coll sarà pari al 75% di 1.195 euro, aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro. Comunque, la Dis-coll non può superare il tetto massimo mensile di 1.300 euro, che verrà rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese. Durata  La Dis-coll è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente in cui si è rimasti disoccupati, per un massimo di 6 mesi. Per il calcolo della durata della Dis-coll sono esclusi i periodi in cui il lavoratore/trice abbia già percepito la prestazione. I periodi di fruizione della Dis-coll non sono coperti da contribuzione figurativa, perciò non concorrono al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L’erogazione della Dis-coll è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti.

• In caso di nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore perde il diritto alla Dis-coll.

• Se, invece, il nuovo contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 5 giorni, la Dis-coll è sospesa d’ufficio.

 Al termine di un periodo di sospensione, l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Qualora il lavoratore/trice, titolare della Dis-coll, intraprenda un'attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupato, deve informare l’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, indicando il reddito annuo presunto.

 La Dis-coll sarà ridotta per un importo pari all’80% del reddito previsto. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 Per coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi vi è comunque l’obbligo di comunicare all’Inps, sotto forma di una specifica autodichiarazione, il reddito ricavato dall’attività autonoma entro il 31 marzo dell’anno successivo. La domanda va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

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