Maternità lavoratrici


CHE COS'È

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.

Il periodo protetto dall’indennità di maternità copre:

  • i due mesi precedenti la data presunta del parto
  • il periodo intercorrente fra la data presunta e la data effettiva del parto
  • i tre mesi dopo il parto

Il congedo di maternità può essere anticipato:

  • nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza tramite la disposizione della Asl competente.
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni tramite la disposizione della Direzione Territoriale del Lavoro.

La Legge di Bilancio 145/2018 ha aggiunto la possibilità di riconoscere alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo il parto nei 5 mesi successivi allo stesso, purché:

  1. a) il medico specialista del SSN o convenzionato; e
    b) il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
    attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

 A CHI SPETTA

Ha diritto al congedo di maternità la madre lavoratrice.
Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
I requisiti d’accesso variano a seconda della tipologia di lavoro



Lavoratrici parasubordinate

L’indennità, erogata direttamente dall’INPS, spetta nella misura dell’80% del reddito derivante da collaborazione a progetto e assimilata o derivante da lavoro libero professionale prodotto nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile in relazione alla data presunta del parto.

Il riconoscimento dell’indennità è subordinato per le lavoratrici parasubordinate:

  • alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate
  • alle associate in partecipazione
  • alle libere professioniste, purché si astengano effettivamente dal lavoro
  • il versamento dell’aliquota aggiuntiva del 0,72% che rappresenta la quota utilizzata per finanziare la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia
  • tre mensilità di contribuzione accreditata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile

Lavoratrici autonome

L’indennità viene effettuata applicando l’80% all’importo della retribuzione giornaliera convenzionale, da moltiplicare per i giorni, presenti nei 5 mesi o nei periodi inferiori, da indennizzare (si escludono le domeniche e le giornate festive nazionali e infrasettimanali).

La retribuzione minima giornaliera è fissata anno per anno dall’INPS.

Il riconoscimento dell’indennità è subordinato per le lavoratrici autonome:

  • al possesso della qualifica di lavoratrice autonoma
  • all’iscrizione nella relativa gestione previdenziale
  • alla copertura contributiva per il periodo indennizzabile per maternità

L’astensione dal lavoro nei due mesi precedenti la data effettiva del parto e nei tre mesi successivi non è un requisito obbligatorio per la percezione dell’indennità.

Lavoratrici Dipendenti

Le lavoratrici, in congedo di maternità, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, percepita nel mese immediatamente precedente l’astensione dal lavoro, per tutto il periodo di congedo di maternità, ivi compresi i periodi di congedo di maternità anticipata, autorizzati dall’ASL o dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

Molti contratti collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità fino a raggiungere la normale retribuzione in costanza di rapporto di lavoro.

© INCA CGIL. All rights reserved. Powered by Cybcom.