Permessi L.104/92 e congedo biennale retribuito


PERMESSI L.104/92

Sono rivolti ai lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità e ai lavoratori dipendenti, familiari, parenti e affini di disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/19 COSA SPETTA

Al lavoratore disabile in situazione di gravità spettano:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un'indennità corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso;
    in alternativa
  • Permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro : 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore 92.

Permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità art. 33, comma 3 della legge 104/1992, art. 33 del d.lgs. 151/2001 e art. 42, comma 1 del d.lgs 151/2001.


Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili (anche frazionabili in ore);
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito,per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del periodo di congedo parentale ordinario, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso;
  • permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore. Per tali permessi spetta un'indennità corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permessi

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili (anche frazionabili in ore)
  • il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore spettano:

  • i tre giorni di permesso mensili (anche frazionabili in ore).

Al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità, ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall'ingresso in famiglia del minore spettano:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un'indennità corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso

I giorni di permesso non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona disabile in situazione di gravità residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto alla residenza del disabile, dovrà attestare al proprio datore di lavoro con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO EX ART. 42 T.U. 151/2001


COS'È

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/1992. Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi: 

  • a. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • b. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 
  • c. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • d. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • e. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

 

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